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DOCUMENTAZIONE
GIURIDICA - NEWS
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DIRITTO
PENALE
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GIURISPRUDENZA
COSTITUZIONALE
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Sentenza
Corte Costituzionale, 23 giugno 2022 (dep. 12 luglio 2022) n. 174
che stabilisce la illegittimità costituzionale dell’art. 168-bis,
quarto comma, del codice penale, nella parte in cui non prevede che
l’imputato possa essere ammesso alla sospensione del procedimento
con messa alla prova nell’ipotesi in cui si proceda per reati
connessi, ai sensi dell’art. 12, comma 1, lettera b), del codice di
procedura penale, con altri reati per i quali tale beneficio sia già
stato concesso. |
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Di
stretta attualità
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Le
Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione, con la
Sentenza n. 4145 del 2023 hanno
affermato che la disposizione dell’art. 578-bis cod. proc. pen. ha,
con riguardo alla confisca per equivalente e alle altre forme di
confisca che presentino comunque una componente sanzionatoria,
natura anche sostanziale ed è, quindi, inapplicabile in relazione
commessi prima dell’entrata in vigore dell’art. 6, comma 4, d.lgs. 1
marzo 2018, n. 21, che ha introdotto detta disposizione
EMERGENZA
CARCERI La
legge 9 agosto 2013, n. 94, entrata in vigore Il 20 agosto 2013
ha convertito, con modificazioni di un certo rilievo , il
decreto legge 01 luglio 2013, n. 78. Ecco il testo del decreto
coordinato con le modifiche ed
il link al sito della
Camera ove è possibile visionare i
due provvedimenti nella stesura ufficiale
MISURE
CAUTELARI
Con
sentenza
n. 57 del 29/03/2013 la Corte Costituzionale ha
stabilito l'illegittimità
costituzionale dell’art. 275, comma 3, secondo e terzo periodo,
c.p.p., come modificato dall’art. 2 del d.l. 23 febbraio 2009, n.
11 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto
alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori),
convertito, con modificazioni, dalla
l, 23 aprile 2009, n. 38, nella parte in cui – nel prevedere che,
quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti
commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’articolo
416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l’attività
delle associazioni previste dallo stesso articolo, è applicata la
custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi
dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari – non fa
salva, altresì, l’ipotesi in cui siano acquisiti elementi
specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari
possono essere soddisfatte con altre misure.
Decisioni
simili sono state assunte anche con riferimento all'art. 74 DPR
309/90 (associazione
finalizzata al narcotraffico) e all'art. 609 c.p. : rimane invece la
presunzione di pericolosità per il reato di cui all'art. 416 bis
c.p.
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Altre
pronunce della Consulta
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Con
la sentenza n. 164 del 9 maggio 2011,
depositata
il 12/05/11, la Corte Costituzionale, ha
sancito l'illegittimità costituzionale dell’art. 275, comma
3, secondo e terzo periodo, c.p.p., come modificato dall’art. 2
del d.l. 23 febbraio 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di
sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in
tema di atti persecutori), convertito, con modificazioni, dalla l,
23 aprile 2009, n. 38, nella parte in cui – nel prevedere che,
quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto
di cui all’art. 575 del codice penale, è applicata la custodia
cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali
risulti che non sussistono esigenze cautelari – non fa salva,
altresì, l’ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in
relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze
cautelari possono essere soddisfatte con altre misure.
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Meno
recenti ma sicuramente rilevanti
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In
data 25 gennaio 2011 la Corte Costituzionale ha reso note le
motivazioni della propria notissima decisione n. 23/2011 del 13/01/2011 riguardante il legittimo impedimento.
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Corte
Costituzionale sent. n. 249-2010 5/7/10 (dep. 8/7/10)
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Illegittimità
costituzionale dell'aggravante di cui all'art. 61 n.11-bis cod. pen.
(clandestinità) e dell’art. 656, comma 9, lettera a), c.p.p,
limitatamente alle parole "e per i delitti in cui ricorre l’aggravante
di cui all’art. 61, primo comma, numero 11-bis"
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Corte
Costituzionale Sent. n. 359 13/12/10 (dep. 17/12/10),
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Illegittimità
costituzionale art. 14, c. 5-quater, d.lgs. 25/07/98, n. 286 (Testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero), modificato art. 1,
c. 22, lettera m), L. 15/7/2009, n. 94 (Disposizioni in materia di Sicurezza
Pubblica), nella parte in cui non dispone che l’inottemperanza
all’ordine di allontanamento, secondo quanto già previsto per la
condotta di cui al precedente comma 5-ter, sia punita nel solo caso
che abbia luogo «senza giustificato motivo»
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LEGISLAZIONE |
Legge 23 giugno 2017, n. 103 - Modifiche al codice penale, al codice
di procedura penale e all'ordinamento penitenziario |
Ecco
il
testo della c.d.
Riforma Orlando che introduce importanti novità in materia di
diritto penale sostanziale e di diritto processuale. Alcune norme
sono entrate in vigore nell'agosto 2017 altri istituti sono stati
oggetto di delega al Governo per provvedimenti attuativi . |
WORK
IN PROGRESS: DDL
668
Lussana e altri
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In
data 17/02/11
è stato approvato alla Camera il DDL Lussana e altri che concerne l'inapplicabilità
del rito abbreviato ai delitti puniti con ergastolo. Ora il testo
passa all'esame del Senato
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GIURISPRUDENZA
DI LEGITTIMITA' |
CASS.
Pen. SEz. V sentenza n. 16507 dell’11.2 – 28.4.2010
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La sentenza riportata decide
un ricorso straordinario avanzato ex art. 625 bis c.p.p. e,
attraverso un intervento diretto sulla sanzione, si adegua alla
decisione CEDU del 17 settembre 2009 (ricorso n. 10249/03) con la
quale la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha dichiarato la
violazione, da parte dell’Italia, degli artt. 6 e 7 della
Convenzione in relazione alla condanna di un imputato alla pena dell’ergastolo
inflitta in grado di appello a seguito di giudizio abbreviato
definito il giorno dell’entrata in vigore del D.L. n. 341 del
2000. I Giudici di Legittimità annullano senza
rinvio la sentenza della Corte di assise di appello che aveva irrogato
il trattamento sanzionatorio ritenuto illegittimo della Corte Europea
e, in maniera innovativa, colmano un vuoto di legge
direttamente rideterminando la pena in trenta anni di reclusione,
previa la revoca in parte qua della sentenza della stessa Corte di
Cassazione che aveva fatto passare in giudicato la
condanna.
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Cass
pen. II SEz. n. 37151 del 18.10.2010
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Viola il divieto imposto ex art. 284 II comma c.p.p. con gli arresti
domiciliari chi comunica con altri attraverso facebook. Il fatto va
però provato non essendo sufficiente il mero accesso ad internet
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GIURISPRUDENZA
DI MERITO
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In tema di possibilità
di concedere al detenuto colloqui con il proprio animale di affezione,
si segnala per lungimiranza e sensibilità,
questa decisione
del Magistrato di
Sorveglianza di Vercelli che risale al 2006 e torna di grande
attualità rispetto alla recente Legge
04/11/10 n.210 di ratifica della
Convenzione sulla tutela degli animali da
compagnia.
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PROCEDURA PENALE |
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DIRITTO
PENITENZIARIO
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Giurisprudenza
CEDU |
ERGASTOLO
La
Grande Camera della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, ha
finalmente reso in data 09 luglio 2013 un’attesissima sentenza nel caso "Vinter e altri contro Regno
Unito" Con tale decisione, mutando un precedente
orientamento, la Corte ha affermato il principio
secondo cui l’ergastolo senza possibilità di liberazione
anticipata o di revisione della pena costituisce violazione dei
diritti umani. L’impossibilità della scarcerazione
connaturata alla pena dell'ergastolo applicato a tre cittadini
britannici per la commissione di omicidi particolarmente
efferati è stata considerata un trattamento
degradante e inumano contro il prigioniero, con conseguente
violazione dell’art. 3 della Convenzione europea sui diritti
umani secondo cui «Nessuno può essere sottoposto a tortura né a
pene o trattamenti inumani o degadanti". Sarà interessante
vedere se e quali ripercussioni tale decisione possa avere
rispetto al c.d. "ergastolo ostativo" di fatto esistente
nel nostro ordinamento.
IMMIGRAZIONE IN
DATA 28 APRILE 2011 la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ,
con sentenza resa dalla Prima Sezione (di cui si riporta
stralcio del testo)
condanna lo Stato Italiano
e dichiara che "La direttiva del Parlamento europeo e
del Consiglio 16 dicembre 2008, 2008/115/CE, recante norme e
procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di
cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, in
particolare i suoi artt. 15 e 16, deve essere interpretata nel
senso che essa osta ad una normativa di uno Stato membro, come
quella in discussione nel procedimento principale, che preveda l’irrogazione
della pena della reclusione al cittadino di un paese terzo il cui
soggiorno sia irregolare per la sola ragione che questi, in
violazione di un ordine di lasciare entro un determinato termine
il territorio di tale Stato, permane in detto territorio senza
giustificato motivo.
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Una
questione risolta
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Cassazione
Penale Sezioni Unite Sentenza
n. 27919 del 31 marzo 2011 - depositata il 14 luglio 2011
(link al Sito della Corte)
Se
l'introduzione di una presunzione di pericolosità e di
conseguente adeguatezza della sola custodia cautelare in carcere,
prevista per alcuni reati, possa incidere sugli arresti
domiciliari già concessi, comportandone la sostituzione con la
misura più grave : questione rimessa alle Sezioni Unite con
Ordinanze di rimessione n. 1335/2011 e n. 1338/2011 è stata
decisa nel senso che in assenza di una disposizione transitoria,
la misura cautelare in corso di esecuzione, disposta prima dell’entrata
in vigore della l. n. 38 del 2009 non possa subire modifiche solo
per effetto della nuova e più sfavorevole normativa. In
motivazione, sulla scia della giurisprudenza della Corte EDU, si
è anche osservato, per quanto più in generale riguarda il tema
della successione di leggi processuali nel tempo, che il principio
secondo il quale, se la legge penale in vigore al momento della
perpetrazione del reato e le leggi penali posteriori adottate
prima della pronunzia di una sentenza definitiva sono diverse, il
giudice deve applicare quella le cui disposizioni sono più
favorevoli all’imputato, non costituisce un principio dell’ordinamento
processuale, tanto meno nell’ambito delle misure cautelari: non
esistono, infatti, principi di diritto intertemporale propri della
legalità penale che possano essere trasferiti
nell'ordinamento processuale. (Riferimenti
normativi: Cost.,
artt. 25 e 111; disp. prelim. cod. civ., art. 11; cod. proc. pen.,
artt. 275, comma 3, 299; D.L. 23 febbraio 2009, conv. con modd. in
L. 23 aprile 2009, n. 38, art. 2 lett. a).
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Altro |
Riforma
della professione forense
Legge 31 dicembre 2012 , n.
247 su G.U. 18/01/2013.
In
attesa della prossima entrata in vigore dei vari regolamenti
attuativi
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Codice
deontologico forense |
Ecco
il testo del nuovo codice deontologico forense. Assieme ai
principi generali vengono meglio tipizzati i vari illeciti
ed il relativo trattamento sanzionatorio
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Nuove
norme sulla difesa di ufficio |
D.
Lgs 30 gennaio 2015 , n. 6 attuativo dell'art. 16 della L.247/2012
indica i requisiti che l'avvocato deve possedere per essere
iscritto negli appositi elenchi e per permanervi.
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