Home ] torna su ] LO STUDIO ] DOVE SIAMO ] CONTATTI ] ATTIVITA' ] LINKS ]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

costituzione della repubblica italiana  

Articolo 24 

Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.

La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. 

Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.

La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.

 

Articolo  111

La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge.

Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. 

La legge ne assicura la ragionevole durata.

Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo.

Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova.

La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore.

La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita.

Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.

Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale  pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge.

Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra 

Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.

PROCEDURA PENALE
Procedimento per applicazione di misure di prevenzione

Corte Costituzionale Sent.n. 80 del 07/03/2011 dep. 11/03/2011  La Consulta, nel decidere una questione concernente la pubblicità dell'udienza per l'applicazione di misure di prevenzione (con particolare riferimento al grado di legittimità) afferma alcuni fondamentali principi in materia di incidenza del diritto comunitario sull'ordinamento nazionale.

Tale decisione segue quella emessa dalla Corte costituzionale nel 2010 (Sentenza n. 93 del 08/03/2010) che ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale dell'Art. 4 della legge 27/12/1956, n. 1423; art. 2 ter della legge 31/05/1965, n. 575, nella parte in cui non consentono che, su istanza degli interessati, il procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione si svolga, davanti al Tribunale e alla Corte di Appello, nelle forme dell'udienza pubblica.

Custodia cautelare

Cass pen. II SEz. n. 37151 del 18.10.2010 - Viola il divieto  imposto ex art. 284 II comma c.p.p. con gli arresti domiciliari chi comunica con altri attraverso facebook. Il fatto va però provato non essendo sufficiente il mero accesso ad internet

Cassazione - Sez. Unite Penali 30/09/2010 dep. 11/10/2010. Sulla natura  della nullità derivante dal diniego opposto al difensore della persona arrestata o fermata a  prendere visione delle richieste inerenti la  libertà personale- con gli elementi fondanti le stesse- trasmesse  al giudice della udienza di convalida ex art. 390, c. 3-bis, c.p.p.

Corte Costituzionale del 29/03/2013 n. 57 sull'aggravante mafiosa e la custodia cautelare. Questa sentenza scardina l'automatismo di presunzione di adeguatezza della sola custodia carceraria nei casi in cui sia contestata l'aggravante in oggetto

Giudicato penale e revisione

Appare davvero importante  questa Sentenza  della Corte Costituzionale n. 113/2011, emessa il  04.04.11 e  depositata il  07/04/11, che dichiara l'illegittimità  dell’art. 630 c.p.p. nella parte in cui non prevede un diverso caso di revisione della sentenza o del decreto penale di condanna al fine di conseguire la riapertura del processo, quando ciò sia necessario,  ai sensi dell’art. 46, par. 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, per conformarsi ad una sentenza definitiva della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo.

 

Iscrizione n. 2657 all'Albo degli Avvocati presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna - Partita IVA 04018330375

Azienda premiata con lo Statuto Cylex Silver Statistiche