costituzione
della repubblica italiana
Articolo 24
Tutti possono agire in giudizio per la tutela
dei propri diritti e interessi legittimi.
La difesa è diritto inviolabile in ogni
stato e grado del procedimento.
Sono
assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e
difendersi davanti ad ogni giurisdizione.
La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.
La giurisdizione si attua mediante il
giusto processo regolato dalla legge.
Ogni processo si svolge nel
contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a
giudice terzo e imparziale.
La legge ne assicura la ragionevole
durata.
Nel processo penale, la legge assicura che
la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile,
informata riservatamente
della
natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del
tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa;
abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far
interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di
ottenere la convocazione e l'interrogatorio
di persone
a sua difesa nelle stesse
condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova
a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non
parla la lingua impiegata nel processo.
Il processo penale è regolato dal
principio del contraddittorio nella formazione della prova.
La
colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di
dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre
volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato
o del suo difensore.
La
legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in
contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata
impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta
illecita.
Tutti i provvedimenti giurisdizionali
devono essere motivati.
Contro le sentenze e contro i
provvedimenti sulla libertà personale pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è
sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge.
Si può derogare a tale norma soltanto per le
sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra
Contro le decisioni del Consiglio di
Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso
per i soli motivi inerenti alla giurisdizione. |