LIBERAZIONE ANTICIPATA:
Cassazione
penale sez. prima Sent. n. 4522 del 21/01/2011
Nella
concessione del beneficio della liberazione anticipata deve essere
valutata l'attività lavorativa prestata dal detenuto in carcere
ERGASTOLO
CON ISOLAMENTO DIURNO:
Cass.
Penale Sez. PRIMA 02/03/2010
n. 18119 Depositata il 13 maggio 2010
Importante
sentenza concernente la possibilità di concessione dei benefici
penitenziari a chi, condannato all’ergastolo ed a pena detentiva
temporanea inflitta per reato ostativo, abbia interamente espiato
l’isolamento diurno in cui si sia commutata, ex lege, la
pena temporanea. Al momento dello scioglimento del cumulo per la
verifica dell’occorsa espiazione di quest'ultima, si deve calcolare
la pena temporanea originariamente inflitta, ridotta della metà
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