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DOCUMENTAZIONE GIURIDICA - NEWS

 

   

DIRITTO

PENALE

 
GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE

Sentenza Corte Costituzionale, 23 giugno 2022 (dep. 12 luglio 2022) n. 174 che stabilisce la illegittimità costituzionale dell’art. 168-bis, quarto comma, del codice penale, nella parte in cui non prevede che l’imputato possa essere ammesso alla sospensione del procedimento con messa alla prova nell’ipotesi in cui si proceda per reati connessi, ai sensi dell’art. 12, comma 1, lettera b), del codice di procedura penale, con altri reati per i quali tale beneficio sia già stato concesso.

Di stretta attualità

Le Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 4145 del 2023 hanno affermato che la disposizione dell’art. 578-bis cod. proc. pen. ha, con riguardo alla confisca per equivalente e alle altre forme di confisca che presentino comunque una componente sanzionatoria, natura anche sostanziale ed è, quindi, inapplicabile in relazione commessi prima dell’entrata in vigore dell’art. 6, comma 4, d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21, che ha introdotto detta disposizione

EMERGENZA CARCERI  La legge 9 agosto 2013, n. 94, entrata in vigore Il 20 agosto 2013  ha convertito, con modificazioni di un certo rilievo , il decreto legge 01 luglio 2013, n. 78. Ecco il testo del decreto coordinato con le modifiche ed il link al  sito della Camera  ove è possibile visionare i  due provvedimenti nella stesura ufficiale

MISURE CAUTELARI Con sentenza n. 57 del 29/03/2013 la Corte Costituzionale ha stabilito l'illegittimità costituzionale dell’art. 275, comma 3, secondo e terzo periodo, c.p.p., come modificato dall’art. 2 del d.l. 23 febbraio 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori), convertito, con modificazioni, dalla l, 23 aprile 2009, n. 38, nella parte in cui – nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari – non fa salva, altresì, l’ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure. Decisioni simili sono state assunte anche con riferimento all'art. 74 DPR 309/90 (associazione finalizzata al narcotraffico) e all'art. 609 c.p. : rimane invece la presunzione di pericolosità per il reato di cui all'art. 416 bis c.p. 

Altre pronunce della Consulta
Con la sentenza  n. 164 del 9 maggio 2011, depositata il 12/05/11, la Corte Costituzionale, ha sancito l'illegittimità costituzionale dell’art. 275, comma 3, secondo e terzo periodo, c.p.p., come modificato dall’art. 2 del d.l. 23 febbraio 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori), convertito, con modificazioni, dalla l, 23 aprile 2009, n. 38, nella parte in cui – nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all’art. 575 del codice penale, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari – non fa salva, altresì, l’ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure. 
Meno recenti ma sicuramente rilevanti 
In data  25 gennaio 2011 la Corte Costituzionale ha reso note le motivazioni della propria notissima decisione n. 23/2011 del 13/01/2011 riguardante il legittimo impedimento. 

Corte Costituzionale sent. n. 249-2010  5/7/10 (dep. 8/7/10)

Illegittimità costituzionale dell'aggravante di cui all'art. 61 n.11-bis cod. pen. (clandestinità) e dell’art. 656, comma 9, lettera a), c.p.p, limitatamente alle parole "e per i delitti in cui ricorre l’aggravante di cui all’art. 61, primo comma, numero 11-bis"

Corte Costituzionale Sent. n. 359  13/12/10  (dep. 17/12/10),

Illegittimità costituzionale art. 14, c. 5-quater, d.lgs. 25/07/98, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero),  modificato art. 1, c. 22, lettera m), L. 15/7/2009, n. 94 (Disposizioni in materia di Sicurezza Pubblica), nella parte in cui non dispone che l’inottemperanza all’ordine di allontanamento, secondo quanto già previsto per la condotta di cui al precedente comma 5-ter, sia punita nel solo caso che abbia luogo «senza giustificato motivo»

LEGISLAZIONE
Legge 23 giugno 2017, n. 103 - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario

Ecco il testo della c.d. Riforma Orlando  che introduce importanti novità in materia di diritto penale sostanziale e di diritto processuale. Alcune norme sono entrate in vigore nell'agosto 2017 altri istituti sono stati oggetto di delega al Governo per provvedimenti attuativi .

WORK IN PROGRESS: DDL 668 Lussana e altri 

In data 17/02/11 è stato approvato alla Camera il DDL Lussana e altri che concerne l'inapplicabilità del rito abbreviato ai delitti puniti con ergastolo. Ora il testo passa all'esame del Senato 

 GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA'
CASS. Pen. SEz.  V  sentenza n. 16507 dell’11.2 – 28.4.2010

La sentenza  riportata  decide  un  ricorso straordinario avanzato ex art. 625 bis c.p.p. e, attraverso un intervento diretto sulla sanzione, si adegua alla decisione CEDU del 17 settembre 2009 (ricorso n. 10249/03) con la quale la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha dichiarato la violazione, da parte dell’Italia,  degli artt. 6 e 7 della Convenzione in relazione alla condanna di un imputato alla pena dell’ergastolo inflitta in grado di appello a seguito di  giudizio abbreviato definito il giorno dell’entrata in vigore del D.L. n. 341 del 2000.  I Giudici di Legittimità  annullano  senza rinvio la sentenza della Corte di assise di appello che aveva irrogato il trattamento sanzionatorio ritenuto illegittimo della Corte Europea e, in maniera innovativa, colmano  un vuoto di legge  direttamente rideterminando la pena in trenta anni di reclusione, previa la revoca in parte qua della sentenza della stessa Corte di Cassazione che aveva fatto passare in giudicato la condanna.   

Cass pen. II SEz. n. 37151 del 18.10.2010      

Viola il divieto  imposto ex art. 284 II comma c.p.p. con gli arresti domiciliari chi comunica con altri attraverso facebook. Il fatto va però provato non essendo sufficiente il mero accesso ad internet

GIURISPRUDENZA DI MERITO
In tema di possibilità  di concedere al  detenuto colloqui  con il proprio animale di affezione,  si segnala per  lungimiranza e  sensibilità, questa  decisione del Magistrato di Sorveglianza di Vercelli che risale al 2006 e torna di grande attualità  rispetto alla recente Legge  04/11/10 n.210 di ratifica della Convenzione sulla tutela degli animali  da compagnia.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDURA PENALE

 

DIRITTO PENITENZIARIO

Giurisprudenza CEDU

ERGASTOLO La Grande Camera della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, ha finalmente reso in data 09 luglio 2013 un’attesissima  sentenza   nel caso "Vinter e altri contro Regno Unito" Con tale decisione, mutando un precedente  orientamento,  la Corte ha affermato il principio secondo  cui l’ergastolo senza possibilità di liberazione anticipata o di revisione della pena costituisce violazione dei diritti umani. L’impossibilità della scarcerazione   connaturata alla pena dell'ergastolo applicato a tre cittadini britannici  per la commissione di omicidi particolarmente efferati  è stata  considerata un trattamento degradante e inumano contro il prigioniero, con conseguente violazione dell’art. 3 della Convenzione europea sui diritti umani secondo cui «Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degadanti". Sarà interessante vedere se e quali ripercussioni tale decisione possa avere rispetto al c.d. "ergastolo ostativo" di fatto esistente nel nostro ordinamento.

IMMIGRAZIONE IN DATA 28 APRILE 2011 la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo , con sentenza resa dalla Prima Sezione  (di cui si riporta stralcio del testo) condanna lo Stato Italiano e  dichiara che "La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 2008, 2008/115/CE, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, in particolare i suoi artt. 15 e 16, deve essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa di uno Stato membro, come quella in discussione nel procedimento principale, che preveda l’irrogazione della pena della reclusione al cittadino di un paese terzo il cui soggiorno sia irregolare per la sola ragione che questi, in violazione di un ordine di lasciare entro un determinato termine il territorio di tale Stato, permane in detto territorio senza giustificato motivo.

Una questione risolta

Cassazione Penale Sezioni Unite Sentenza n. 27919 del 31 marzo 2011 - depositata il 14 luglio 2011 (link al Sito della Corte)
Se l'introduzione di una presunzione di pericolosità e di conseguente adeguatezza della sola custodia cautelare in carcere, prevista  per alcuni reati, possa incidere sugli arresti domiciliari già concessi, comportandone la sostituzione con la misura più grave : questione rimessa alle Sezioni Unite con Ordinanze di rimessione  n. 1335/2011 e n. 1338/2011 è stata decisa nel senso che in assenza di una disposizione transitoria, la misura cautelare in corso di esecuzione, disposta prima dell’entrata in vigore della l. n. 38 del 2009 non possa subire modifiche solo per effetto della nuova e più sfavorevole normativa. In motivazione, sulla scia della giurisprudenza della Corte EDU, si è anche osservato, per quanto più in generale riguarda il tema della successione di leggi processuali nel tempo, che il principio secondo il quale, se la legge penale in vigore al momento della perpetrazione del reato e le leggi penali posteriori adottate prima della pronunzia di una sentenza definitiva sono diverse, il giudice deve applicare quella le cui disposizioni sono più favorevoli all’imputato, non costituisce un principio dell’ordinamento processuale, tanto meno nell’ambito delle misure cautelari: non esistono, infatti, principi di diritto intertemporale propri della legalità penale che possano essere  trasferiti nell'ordinamento processuale. (Riferimenti
normativi: Cost., artt. 25 e 111; disp. prelim. cod. civ., art. 11; cod. proc. pen., artt. 275, comma 3, 299; D.L. 23 febbraio 2009, conv. con modd. in L. 23 aprile 2009, n. 38, art. 2 lett. a).

Altro

Riforma della professione forense Legge  31 dicembre 2012 , n. 247 su G.U. 18/01/2013.

In attesa della prossima entrata in vigore dei vari  regolamenti attuativi 

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D. Lgs 30 gennaio 2015 , n. 6 attuativo dell'art. 16 della L.247/2012 indica i requisiti che l'avvocato deve possedere per essere iscritto negli appositi elenchi e per permanervi.